Per la circoscrizione di Roma, l'Aquila,
Perugia ed Ancona.
l. Il Tribunale tiene udienza collegiale alle ore 12,00 del primo giovedi
nella sala di udienza della la sezione civile della Corte d'appello e
le udienze istruttorie alle ore Il,30 dello stesso giorno.
Il Tribunale giudica col numero di tre componenti. L'esperto presta giuramento
all'atto dell'assunzione dell'incarico davanti al Presidente della Sezione,
ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1946 (in relazione all'art.
64 dell'Ordinamento giudiziario).
2. Nel depositare nella Cancelleria centrale civile il ricorso, l'istante
deve pagare il contributo unificato dovuto negli importi e con le moda-
lità previsti dall'art. 13 del T. U. D. L. in materia di giustizia
-TESTO B -D. L. 30 maggio 2002, n. 113.
3. Le conclusioni definitive di cui all'art. 130 del R.D. Il dicembre
1933, n. 1775, se contengono non proposte nel ricorso, vanno presentate
per iscritto. L'originale di tali conclusioni, redatto in bollo, deve
portare su ciascun foglio tante marche quante sono le parti o i pro- curatori
con i quali si scambia. Nel momento in cui si presentano le predette conclusioni
si devono esibire, scritte su carta libera, tante copie di esse quante
sono necessarie per le parti fra le quali si scam- biano e per i componenti
del collegio.
4. Rimesse le parti ad udienza del Tribunale, i documenti presen- tati
restano depositati nella cancelleria, dove potrà prendersene vi-
sione fino a 5 giorni liberi prima dell'udienza collegiale.
5. La cancelleria non è autorizzata a ricevere le memorie consentite
dall'art. 180 del R.D. Il dicembre 1933, n. 1775, se la consegna non sia
fatta almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per la discussione.
Quando l'ultimo giorno utile per la presentazione delle memorie sia festivo,
il deposito dovrà essere eseguito non oltre il giorno feriale precedente
quello festivo.
|