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Sezione Feriale 2023

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Giurisprudenza Massimario

T.R.A.P.
(coassegnata alle sezioni VII e VIII)
Edificio Stanza
Cancelleria
Piano Tel.
Cancelleria
FAX
Cancelleria
Via Varisco n.3/5 105 1 06398088079-8080  
Presidente di sezione:
Dott. Franco PETROLATI
Funzionario giudiziario responsabile:
Dott.ssa Alessandra SANTELLA
       
Sono attribuite al TRIBUNALE REGIONALE PER LE ACQUE PUBBLICHE:

- istituti e leggi speciali di competenza della CdA, del TRAP-Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche comprendenti demanialit &grave delle acque;
- derivazioni e limitazioni di acque pubbliche;
- occupazione ed espropriazione acque ed opere idrauliche;
- ricorsi elC artt. 25 e 29 T.U. pesca (R.D. 18. lO. 1931 n. 1604);
- risarcimento danni da provvedimenti concernenti acque.
- Demanialità delle acque
- Derivazioni e limitazioni di acque pubbliche
- Occupazione ed espropriazione acque ed opere idrauliche
- Ricorsi es artt. 25-29 T.T. pesca (R.D.18/10/1931 n.1604)
- Risarcimento danni da provvedimenti concernenti acque
Le cause di revocazione ex art.395c.p.c. sono assegnate ad una sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata,tenendo conto del diverso caricodi lavoro delle Sezioni e dell'affinità della materia.
I procedimenti provenienti da rinvio della Corte di Cassazione ed i ricorsi proposti ex art. 6comma 4 L. 30/7/1990, n.217 vengono così assegnati: i processi annullati ed i ricorsi proposti avverso decisioni della 1° sez alla 2°, quelli della 2° alla 3°, quelli della 3° alla 4°; quelli dela 4°e Sezione Persona e Famiglia alla 1°.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha sede presso la 1°sez. civile; il collegio per le espropriazionied i contributi di miglioria ha sede presso la4°Sezione Civile.
Per la circoscrizione di Roma, l'Aquila, Perugia ed Ancona.
l. Il Tribunale tiene udienza collegiale alle ore 12,00 del primo giovedi nella sala di udienza della la sezione civile della Corte d'appello e le udienze istruttorie alle ore Il,30 dello stesso giorno.
Il Tribunale giudica col numero di tre componenti. L'esperto presta giuramento all'atto dell'assunzione dell'incarico davanti al Presidente della Sezione, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1946 (in relazione all'art. 64 dell'Ordinamento giudiziario).
2. Nel depositare nella Cancelleria centrale civile il ricorso, l'istante deve pagare il contributo unificato dovuto negli importi e con le moda- lità previsti dall'art. 13 del T. U. D. L. in materia di giustizia -TESTO B -D. L. 30 maggio 2002, n. 113.
3. Le conclusioni definitive di cui all'art. 130 del R.D. Il dicembre 1933, n. 1775, se contengono non proposte nel ricorso, vanno presentate per iscritto. L'originale di tali conclusioni, redatto in bollo, deve portare su ciascun foglio tante marche quante sono le parti o i pro- curatori con i quali si scambia. Nel momento in cui si presentano le predette conclusioni si devono esibire, scritte su carta libera, tante copie di esse quante sono necessarie per le parti fra le quali si scam- biano e per i componenti del collegio.
4. Rimesse le parti ad udienza del Tribunale, i documenti presen- tati restano depositati nella cancelleria, dove potrà prendersene vi- sione fino a 5 giorni liberi prima dell'udienza collegiale.
5. La cancelleria non è autorizzata a ricevere le memorie consentite dall'art. 180 del R.D. Il dicembre 1933, n. 1775, se la consegna non sia fatta almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per la discussione. Quando l'ultimo giorno utile per la presentazione delle memorie sia festivo, il deposito dovrà essere eseguito non oltre il giorno feriale precedente quello festivo.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (ha sede in Cassazione)
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