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SEZIONE EQUA RIPARAZIONE |
Edificio |
Piano |
Stanza |
Tel. |
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Via Varisco 3/5 |
1 |
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06398088129 |
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Funzionario giudiziario responsabile:
Dott.ssa Luciana CASCIARDI
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equariparazione.ca.roma@giustizia.it
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MODULO RICHIESTA COPIE DECRETI CON MODALITA' TELEMATICA
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MODULO PER PIU' PARTI RICORRENTI
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ISTANZA DI CERTIFICATO DI NON PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE
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RICHIESTA DI CERTIFICATO DI NON OPPOSIZIONE
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AVVISO
Oggetto:
Liquidazione legge Pinto
N.B. Per i decreti depositati a far data dal 1 settembre 2015, pagamenti sono eseguiti direttamente dal Ministero della Giustizia utilizzando il procedimento indicato nel relativo sito, pertanto le relative richieste non dovranno essere inviate a questa Corte
Informazioni relative al pagamento delle condanne ai sensi della legge "Pinto"
Decreti di Equa Riparazione RICORRENTE c/ MINISTERO della GIUSTIZIA
La sezione Equa Riparazione non ha competenza per la liquidazione delle somme indicate nei decreti.
La competenza è dell'UFFICIO RAGIONERIA della Corte di Appello se la parte resistente è il Ministero della Giustizia per i decreti Pubblicati fino al 31 agosto 2015.
Le PEC utili sono:
ragioneria.ca.roma@giustiziacert.it e prot.ca.roma@giustiziacert.it
Sul sito della Corte di Appello di Roma alla home page, in alto a sinistra, sotto la voce " Richieste Legge Pinto " ci sono le indicazioni relative alla modalità delle richieste di pagamento delle somme indicate nei decreti di Equa Riparazione.
AVVISO
Presentazione richieste di rilascio di copie dei provvedimenti di accoglimento per equa riparazione
(disposizione di servizio n.44/2014). |
Sono attribuite alla sezione per l'EQUA RIPARAZIONE le seguenti materie:
ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI DI COMPETENZA DELLA CDA IN PRIMO GRADO
- equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L n. 89/2001)
- E' stata istituita dalla L.24 marzo 2001, n. 89 ed è incaricata
della trattazione dei ricorsi di cui agli artt. 3 e segg., della legge
suindicata;
- La domanda si propone con ricorso depositato al Ruolo Generale della
Corte di Appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale
e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura
civile.
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