Una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia si è espressa sul pagamento dell’Imu per i terreni in specifici casi: la decisione dei giudici.
Ogni anno, i contribuenti italiani sono chiamati a pagare l’Imu (Imposta Municipale Unica), la tassa dovuta dai proprietari di immobili, ad eccezione delle prime case se non inserite nella categoria dei beni di lusso, aree fabbricabili e terreni.
Proprio per quanto riguarda i terreni, si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di Brescia con una recente sentenza. In particolare, i giudici hanno stabilito che per un terreno sorto successivamente ad un frazionamento catastale non è possibile richiedere il pagamento dell’Imu per gli anni precedenti. L’imposta è dovuta solo dal momento in cui l’area è stata registrata al catasto come autonoma.
Nei giorni scorsi, la Corte di Giustizia Tributaria di Brescia si è espressa, con una sentenza, sul pagamento dell’Imu per terreni sorti in seguito ad un frazionamento catastale. I giudici hanno ribadito il principio di irretroattività della procedura ed il proprietario non è tenuto a versare l’imposta per gli anni precedenti.
Nel dettaglio, come riporta Brocardi.it, la Corte di Giustizia Tributaria bresciana ha preso in esame il caso di un contribuente, il quale aveva presentato ricorso dopo la richiesta del Comune di versare l’Imu per il periodo precedente al frazionamento catastale di un terreno che prima era registrato al catasto come pertinenza di un altro immobile, già assoggettato al pagamento della tassa. In particolare, la procedura era avvenuta nel 2021, quando il terreno era stato registrato come autonomo, mentre il Comune chiedeva il pagamento dell’imposta dal 2015 al 2020.
I giudici, considerato che in precedenza il terreno non era autonomamente iscritto al catasto risultando una pertinenza di un altro immobile, hanno accolto il ricorso del contribuente ribadendo il principio di irretroattività del frazionamento. Inoltre, come stabilito dalla normativa, per le pertinenze di immobili principali la tassa non deve essere versata.
A sostegno della tesi, sempre come riporta il sito Brocardi.it, dei giudici l’iscrizione al catasto dell’immobile principale, avvenuta nel 2008, ed in cui risultava il vincolo pertinenziale tra il fabbricato ed il terreno, poi considerato edificabile, ma solo successivamente al frazionamento.
In sintesi, il Comune non può richiedere il pagamento dell’Imu per gli anni precedenti alla data effettiva di un frazionamento catastale. La tassa dovrà essere versata per il terreno divenuto edificabile solo dal momento in cui è divenuta effettiva la procedura che ha fatto acquisire autonomia giuridica e fiscale all’area. In tali casi è sempre fondamentale provare il vincolo pertinenziale dell’area prima del frazionamento, proprio come accaduto nel caso esaminato dalla Corte bresciana, che deve essere effettivo e documentabile.
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